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Chi Siamo

Statuto dell’associazione Anziani o.n.l.u.s. Ettore   Pasanisi con sede in Torrepaduli di Ruffano

TITOLO DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO

Art.1
1a) E’ costituita tra i comparenti una Associazione di Volontariato per Anziani- organizzazione non lucrativa di unità sociale, con finalità di solidarietà sociale, regolata oltre che dal presente atto Costitutivo e dalle norme di cui lo Statuto sociale, dalle disposizioni del codice civile ed in particolare da quelle di cui al Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.
Art.2

1a) L’associazione ha le seguente denominazione:
“ASSOCIAZIONE ANZIANI  O.N.L.U.S.  ETTORE PASANISI”
1b) ha sede in Torrepaduli di Ruffano (Lecce) alla via Caracciolo n.26 e potranno essere istituite sezioni distaccate nell’ambito del territorio della regione Puglia, ed altre sedi sia in Itali che all’estero, il tutto nel rispetto delle norme in materia.
1c) La sua durata è illimitata.

Art.3

1a) L’associazione non ha lo scopo di lucro, è apolitica, ed ha finalità esclusivamente umanitarie nel campo della promozione dei diritti degli anziani e della loro valorizzazione ed inserimento dal punto di vista sociale e  culturale, ed è costituita da soggetti liberamente associati e desiderosi di produrre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
1b) In particolare lì Associazione si prefigge lo scopo, compatibilmente con i propri mezzi o con quelli messi a disposizione da Enti Pubblici o privati convenzionati, di accogliere e assistere gli anziani che aderiscono all’Associazione, incrementando nel contempo la cultura della Solidarietà, della prevenzione e della promozione umana nell’ambito delle politiche sociali ed assistenziali.
1c) L’associazione ha lo scopo, altresì:
-a) promuovere, a favore degli anziani, ogni iniziativa di carattere sociale, ambientale, turistico, culturale e del tempo libero;
-b) fornire luoghi dotati delle strutture necessarie ove possano liberamente incontrarsi per discutere e dibattere su argomenti di interesse culturale, sociali, storici e contemporanei, promuovendo così lo sviluppo e l’arricchimento dei rapporti sociali tra gli associati;
-c) organizzare dei gruppi di lavoro per gli anziani che intendono con la loro opera ed esperienza dimostrare di essere ancora utili nella società moderna;
-d)  Promuovere incontri culturali su problemi riguardanti la vita degli anziani rendendo partecipe la collettività;
-e) organizzare corsi di attività artigiane in modo che la loro riscoperta possa dar vita a nuove attività produttive;
-f) promuovere la conoscenza e la diffusione di antichi prodotti tipici e dei manufatti artigianali propri della cultura Torrese, Ruffanese e Salentina in genere;
-g) organizzare visite turistiche e culturali, colonie e soggiorni riservati agli associati;
-h) offrire, disponibilità permettendo, agli anziani che si dovessero trovare in stato di indigenza di bisogno: vitto, alloggio, sostegno morale e sanitario.
1d) Nel perseguire tali scopi l’Associazione, sempre nei limiti e mezzi a propria disposizione, patrocinerà, promuoverà, organizzerà, gestirà in proprio e per conto di enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività di formazione e assistenza sociale.
1e) L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione strettamente connessa e/o accessoria a quelle statutarie, ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese la stipulazione di contratti al fine di ottenere l’uso e la disponibilità dei locali sociali.

Art.4
1a) L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
1b) L’attività del volontario non può quindi e retribuita in alcun modo dal beneficiario.
1c) Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nelle forme e nei limiti che saranno preventivamente stabiliti dalla stessa associazione.
1d) I volontari aderenti all’associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la stessa Associazione.
1e) L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo all’esterno dei propri associati, ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare lì attività da essa svolta.

Art.5

1a) Possono essere Soci effettivi dell’Associazione tutti coloro che, hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
1b) Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta di adesione all’associazione, previa presentazione sottoscritta da parte di due persone già socie, impegnandosi a rispettare il presente atto costitutivo e statuto, e i regolamenti interni che saranno democraticamente deliberati dai componenti organi associativi.
1c) Saranno ammessi alla qualifica di soci, tutti coloro che avranno ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
1d) I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali e, di servirsi delle strutture e attrezzature ivi presenti, nei limiti e nelle forme che saranno regolarmente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
1e) Ai soci verrà rilasciata una tessera di appartenenza all’Associazione, da considerarsi esclusivamente un mezzo di riconoscimento interno, e non un documento di identificazione personale.
1f) La qualifica di Socio decade per dimissioni, decesso, indegnità e morosità, salvo il diritto del Socio di appellarsi al Collegio Dei Probiviri.
1g) In particolare il Socio è tenuto a:
-a) svolgere una costante azione di presenza alle attività nelle quali si impegna l’Associazione;
-b) partecipare attivamente alla vita dell’associazione, assolvendo ai   compiti a lui affidati;
-c) garantire l’unità sostanziale e operativa di tutti i soci dell’Associazione, astenersi da ogni azione e, da ogni atteggiamento che possa essere dannoso all’Associazione;
-d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e, della personalità di ciascuno;
-e) tenere un’ irreprensibile condotta morale;
-f) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere moralmente, culturalmente ed economicamente l’Associazione;
-g) i Soci possono dare le dimissioni dall’associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all’organo di cui il Socio fa parte.
1h) I Soci si distinguono in:
a)SOCI ORDINARI: sono quei Soci che si tesserano versando la quota sociale (stabilita annualmente dall’assemblea dei Soci).Partecipano alla vita dell’Associazione.
b) SOCI SOSTENITORI:sono le persone che spontaneamente decidono di aiutare l’associazione, moralmente e/o economicamente. La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dall’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
c) SOCI BENEMERITI O ONORARI. Sono quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa, ne anno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
La qualifica di socio Benemerito o Onorario, viene attribuita dall’assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo:
d) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art.6

1a) Gli organi dell’Associazione sono
a ) l’assemblea Generale dei Soci;
b ) Il Consiglio Direttivo,
c ) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
d ) Il collegio dei Probiviri.

1b) L’assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
1c) L’assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera semplice indirizzata ai singoli Soci, e con avvisi nella sede sociale. Gli inviti e gli affissi devono specificare la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
1d) l’assemblea approva il bilancio preventivo, e il rendiconto consuntivo, delibera negli atti attinenti alla gestione dell’associazione. Esamina e delibera con voti favorevoli corrispondenti alla metà più uno dei soci presenti, su ogni questione ad essa sottoposta dal consiglio direttivo. L’assemblea è chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello statuto, e sullo scioglimento dell’Associazione.
1e) L’assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo, che ha la durata triennale. Le votazioni si effettuano a scheda segreta, e si svolgono nel modo seguente.

  1. Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti all’associazione da almeno tre mesi, e che siano in regola con il pagamento delle quote associative;
  2. - sono eleggibili tutti i soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età alla data delle votazioni;

1f) l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione, o, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
1g) l’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in via ordinaria, in via straordinaria quando il consiglio lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci o, anche, su richiesta dei Revisori dei conti.
1h) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’assoc8iazione. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
1i) Le votazioni sugli argomenti all’Ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti a scrutinio segreto.
1l) L’assemblea per il rinnovo degli organi stabilisce:

  1. il numero dei componenti del consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
  2.  Elegge il Comitato Elettorale per adempiere le operazioni di voto.
  3.  Approva il regolamento per le elezioni.

1m) le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con modalità che favoriscano la partecipazione libera di tutti i soci.
1n)il Presidente dell’assemblea comunica agli eletti i risultati delle            elezioni, e convoca, entro quindici giorni, il Consiglio Direttivo per le          elezioni del Presidente e la distribuzione  delle cariche.
1o) la prima riunione del consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art.7
1a)il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da cinque componenti.
1b)Dura in carica tre anni e i sui componenti rieleggibili.
1c) il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, eletto dal suddetto consiglio. Il presidente provvede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario, del Cassiere e le altre cariche. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio Direttivo,in questo caso non ha diritto di voto.
1d)il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, e di cittadini non soci, in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari.
1e)il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta per ogni due mesi.
1f)il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti  o dai Revisori dei Conti;in entrambi i casi il Consiglio deve essere convocato non oltre quindici giorno dalla data richiesta.
1g)le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente.
1h)le delibere vengono approvate a maggioranza semplice, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
1i) il Consiglio direttivo:
a- decade se vengono meno la metà più uno dei suoi membri con voto deliberativo,
b- nel caso venisse a mancare un componente,gli subentra il primo dei non eletti
c- il consigliere che,salvo cause di forza maggiore, non intervenisse a tre riunioni consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto dall’incarico.
11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
a- convoca l’Assemblea;
b- definisce gli indirizzi dell’Associazione secondo quanto stabilito dallo Statuto,redige i bilanci consecutivi e preventivi, li sottopone all’Assemblea per l’approvazione;
c- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
d- nomina i rappresentanti dell’Associazione presso altri organismi;
e- nomina eventuali responsabili per le varie attività e settori, cooptandoli nel CONSIGLIO DIRETTIVO con voto consuntivo;
f- stipula tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
g- delibera l’ammissione di nuovi soci;
h- decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare.
1m) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni.
                 
Art.8
1a) IL PRESIDENTE:

  1. Rappresenta l’associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo dei suoi delegati;

b- convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’attuazione delle delibere;
c- Stipula gli atti inerenti all’attività dell’Associazione;
d- in caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente (o un delegato) lo sostituisce nei suoi compiti;
e- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro venti giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.9
1a) IL COLLEGIO DEI REVISORI è composto da tre membri. Il loro numero è determinato dall’assemblea in base all’entità numerica dei soci.
a- I revisori sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per   lo stesso periodo.
     b- il Collegio dei Revisori, esamina la situazione amministrativa e ne fa            
     relazione all’Assemblea.

Art.10
1a) IL COLLEGGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.
a- Il collegio dei Probiviri dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
b- Il collegio dei Probiviri ha il compito di garantire che le decisioni assunte siano conformi allo Statuto , di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività sociali, di giudicare sui ricorsi presentati dai soci avverso decisioni del Consiglio Direttivo.
c- I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori dei Probiviri
Art.11
1a) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri ed i Revisori non hanno diritto di voto.

Art.12
1a) Il patrimonio sociale dell’Associazione, unitario e indivisibile, è costituito da:

  1. Proventi di tesseramento
  2. Versamenti straordinari dei soci;
  3. Contributi pubblici e privati;
  4.  Donazioni, lasciti di persone o di enti pubblici e privati, beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione ;
  5.  Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche finalità dell’Associazione;
  6.  Contributi di organi internazionali;
  7.  Rimborsi derivati da convenzioni.

1b) Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per iniziative inerenti all’attività sociale e comunque per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale, e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Art.13

1a) è fatto divieto di  distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.14
1a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31.Dicembre di ogni anno.
1b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il 30.Aprile successivo.

Art.15
1a) Il presente Atto costitutivo e Statuto possono essere modificati con decisione dell’Assemblea generale dei Soci.
1b) per modificare il presente Atto costitutivo e Statuto, occorrono: la presenza di almeno tre quarti degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
1c) Per le variazioni imposte dalle leggi dello Stato, ed in generale dalle istituzioni, è competente il consiglio direttivo.

Art.16
1a) La durata dell’Associazione è illimitata.
1b) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, con voto favorevole del 50% più uno degli iscritti aventi diritto di voto.
1c) In caso di scioglimento, l’autorità preposta provvederà alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore.

Art.17
1a) L’Associazione avente tutti i requisiti di cui all’art. 3della L.n.266/1991, chiederà di essere iscritta nei registri delle organizzazioni di volontariato che saranno istituite, tenuti e disciplinati dalla regione puglia ai sensi dell’art.6 della su richiamata L:N:266/1991.
1b) In conseguenza l’associazione potrà trarre le sue risorse economiche come indicato all’art. 12 del presente Statuto e con le specificazioni indicate ai commi 2,3,4, dell’art.5 della L. N:266/1991, e potrà beneficiare dei contributi pubblici, convenzioni e agevolazioni fiscali indicati all’art. 7, 8 e 9 della stessa legge N.266/1991.
1c) L’Associazione si atterrà  alle norme che la Regione Puglia emanerà ai sensi dell’art.10 della L. N:266/1991 e potrà godere dei diritti di cui agli art.11 e 17 della stessa legge.

Art.18
1a) Per quanto non menzionato nel presente Statuto dovrà farsi riferimento alle vigenti leggi dello Statuto in materia di Volontariato e alle norme del codice civile.

Si chiede l’esenzione dell’art.8 della legge 266/91

 

 


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