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Modifiche 5 per mille 2012 e Modello EAS

Data: 30/09/2012
Categoria: Scadenze

Pagando una sanzione di 258 euro è possibile risanare gli errori formali fino al 30 settembre

C'è tempo fino al 30 settembre 2012 per sanare le inadempienze relative alla modulistica del 5 per mille 2012. Si tratta al più di errori formali o il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che potranno essere riparati attraverso il pagamento di 258 euro tramite F24 e la correzione o l'integrazione della documentazione mancante. La norma è contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 "semplificazioni" che prevede infatti a partire dal 5 per mille di quest'anno, la possibilità per gli enti aventi diritto ma esclusi dal riparto del 5 per mille perchè inadempienti, di rientrare nell'elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Condono anche per il Modello Eas: gli enti possono recuperare a eventuali inadempienze riguardo il Modello Eas con il versamento di 258 euro. Ecco il testo dell'articolo 2, comma 2, del Decreto: 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. All'interno del decreto, precisamente al comma precedente dell'art. 2, disposizioni utili anche per chi si trova nella posizione di dover sanare delle inadempienze riferite a obblighi di legge derivati dalla fruizione di benefici fiscali, come il caso del modello EAS: anche qui, tramite versamento della sanzione di 258 euro, sarà possibile ottemperare all'obbligo di invio fuori dai 60 giorni previsti. 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 46/E contenente i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", delle sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Per quanto riguarda il 5 per mille, il codice tributo da utilizzare a questo fine è: 8115. Il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al ritardo dell'EAS tramite F24 è: 8114.


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