A tutela del Piano paesaggistico regionale
Categoria: Appuntamenti delle Associazioni Lecce e provincia
Di seguito un appello lanciato da Forum Ambiente e Salute alla Regione affiché non lo svuoti con la “deroga” prevista. Associazioni, comitati e intellettuali che lo condividono sono invitati a sottoscriverlo e a inviarlo all'assessore Barbanente

Assessore,
Il Nuovo Piano paesaggistico territoriale regionale è motivatamente presentato dalla Regione come strumento-modello di pianificazione territoriale, sia per essere il primo approvato in intesa con il governo nazionale, sia per la nuova cultura che lo caratterizza: la tutela del territorio attraverso la sinergia tra ben definiti vincoli e l’incentivazione di progetti e azioni virtuose, promosse all’interno di una visione eco-sistemica, dalla molteplicità di fattori interconnessi (territorio, salute, economia, et.).
Tuttavia l’indiscutibile novità e validità del PPTR rischia di essere inficiata e svuotata nei fatti, dall’art. 95 delle sue Norme di attuazione: esso ripropone lo strumento della deroga alle prescrizioni del tit.VI delle norme dei beni paesaggistici, purché esse risultino compatibili con gli obiettivi di qualità (art. 37) e non abbiano alternative.
L’art.95, nonostante tale debole rimando e limite, contrasta con l’impianto contenutistico-strategico- normativo del Piano: lo vanifica e delegittima, rappresentando un segnale ad eventuali interessati su possibili fragilità e impugnabilità dell’intero impianto, utili per metterlo in discussione o per rivendicare in sede giudiziaria interessi privatistici; favorisce l’elusione di strumenti di tutela e velocizza iter autorizzativi. Infine la deroga prevista è ad ampio raggio, sia a favore di opere pubbliche, sia di opere di pubblica utilità: queste, realizzate da privati, perseguono analoghi interessi, ma sono dichiarate tali solo perché offrono servizi pubblici (in tale categoria possono rientrare gasdotti, case di riposo, supermercati, strutture sportive, alberghiere, etc). Infine la deroga non sembra legittimata dal Codice dei beni culturali, che norma dettagliatamente la elaborazione dei Piani paesaggistici.
La sventurata prassi della frequente deroga al Putt, concessa finora dalla Regione per diverse opere (es. superstrade, discariche, etc., di pubblica devastazione del territorio, proprio perché autorizzate in deroga ai vincoli del PUTT che lo tutela) ritorna come norma anche del PPTR….! E ciò ne inficia gravemente la sua novità ed efficacia nel perseguire gli obiettivi prefissi. Su tali negative ricadute per la tutela ambientale ha argomentato l’avv. T. Millefiori in un recente articolo su Lexambiente; ha sollevato anche il problema della possibile incostituzionalità della Deroga (in ciò confortato anche dall’intervento dell’avv. P. Quinto, nella presentazione del PPTR a Lecce del 17 set).In tale lavoro si richiama il giudizio del prof. S. Amorosino, per il quale i meccanismi derogatori con rozzezza eludono e degradano la disciplina paesaggistica istituita dal Codice del paesaggio (“La Corte costituzionale tutela il paesaggio contro i tentativi elusivi delle regioni” in Riv. Giur.edile 2009); viene ricordato che la Deroga dell’art. 95, estesa anche ai beni regionali tutelati dallo stato (art. 136 del Codice b.c.) può produrre un probabile conflitto tra esso e la regione: infatti la Corte Costituzionale ha ribadito che la omogeneità della tutela del paesaggio sul territorio nazionale ,di competenza statale, esclude la discrezionalità delle norme regionali (sent.182-2006. 367-2007); si ricorda la sentenza del Consiglio di stato (sez. VI 220, 2013) in cui si rimarca che le Regioni, invece di rafforzare, con la deroga attenuano, eludono, forse negano vincoli e autorizzazioni, della tutela statale, finalizzate alla Conservazione del paesaggio.
La Regione può credibilmente imporre giusti vincoli ai cittadini, solo se anch’essa li rispetta per le opere pubbliche e non favorisce con la deroga elusione-violazione delle norme di tutela paesaggistica a favore di corposi interessi privatistica dichiarati di pubblica utilità!
PER QUESTO RITENIAMO CHE LA DEROGA PREVISTA DALL’ART. 95 DEVE ESSERE ABROGATA. QUANTOMENO ESSA VA DRASTICAMENTE RIDIMENSIONATA NELL’APPLICABILITA, RESTRINGENDOLA A POCHE CATEGORIE BEN DEFINITE DI SOLE OPERE PUBBLICHE (ES. OSPEDALI, SCUOLE, FERROVIE), RAFFORZANDO IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA, NON LIMITANDOLO AI DEBOLI DETTAMI DELL’ART. 37; DA ESSA VANNO ESCLUSE LE OPERE DI “PUBBLICA UTILITA’”, MA FRUTTO DI INTERESI PRIVATISTICI.
Lo richiede, l’onestà e la coerenza culturale, l’obiettivo dell’efficace tutela ambientale, la credibilità pubblica del messaggio che il PPTR intende dare.
Appello DA SOTTOSCRIVERE, SE CONDIVISO, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, COMITATI, INTELLETTUALI. Inviare copia all’assessore Barbanente, se si ritiene con eventuali interazioni; e al FORUM AMBIENTE E SALUTE (forumambientesalute@gmail.com, giogiuliana@alice.it) che farà sintesi delle diverse adesioni-condivisioni.
Torna all'elenco degli eventi