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Disabili, il Tar Puglia invalida le tariffe regionali

Data: 17/01/2012
Categoria: Altre News
A seguito di un ricorso fatto a Bari, il Tar Puglia annulla le modalità di compartecipazione alla spesa sociale (comma 4 art. 6 Regolamento regionale 4/2007)
Alla fine l'hanno spuntata i disabili e le loro famiglie. Il Tar, infatti, boccia i ticket sociali della Regione sui disabili: svuota i principi della norma nazionale. I giudici amministrativi pugliesi hanno infatti annullato quella parte di regolamento pugliese (2007 e 2008) che prevede le fasce di compartecipazione per l“accesso ai servizi dei centri diurni da parte delle famiglie dei cosiddetti disabili gravi (soggetti con handicap permanente grave o ultra-65enni non autosufficienti dal punto di vista fisico e psichico) prendendo come riferimento il reddito familiare incluse le somme non fiscalmente rilevanti, quali l“indennità di accompagnamento dell“Inps, le pensioni di invalidità, le rendite Inail. La sentenza n. 169/2012 della III sezione (presidente Pietro Morea, relatore Pietro Amovilli) ha accolto un ricorso presentato da alcuni utenti e loro familiari, nonchè del sindacato ´Sfidaª (sindacato famiglie italiane diverse abilità) contro le linee guida del Comune di Bari, ispirate appunto alla disciplina della stessa Regione (entrambi gli enti condannati a pagare complessivamente 3mila euro di spese). Attualmente l“acces - so dei disabili ai centri di assistenza diurni è regolamentato attraverso differenti fasce tariffarie in base alla reddito Isee familiare, introducendo il cosiddetto ´ticket socialeª. Il nodo è proprio questo: la disciplina nazionale (che risale al 1998 e che prevedeva comunque un decreto attuativo mai emesso) lascia spazio a interpretazioni - ormai consolidate nella giurisprudenza - secondo le quali il parametro economico da considerare è quello del singolo disabile per i casi più particolari (handicap grave o ultra-65enni), non il reddito familiare Isee. Il ragionamento del Tar parte dai principi della convenzione di New York sui diritti del disabile e si snoda attraverso le leggi che si sono susseguite nel tempo fino ad arrivare a quella del 1998, secondo la quale ´limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate ª alla persone con handicap permanente grave (art. 3, legge 104/1992) nonchè ultra 65enni non autosufficienti, doveva essere prevista un“apposita regolamentazione con ´decreto del Presidente del consiglio, su proposta dei ministri per la solidarietà sociale e la sanitàª. Di anni ne sono passati ormai 12, di governi se ne sono susseguiti cinque e di quel decreto non c“è stata alcuna traccia. Tuttavia, le varie sentenze dei giudici (tra cui quelle recenti del Consiglio di stato) hanno ritenuto che la norma del 1998 ´pur demandando in parte la sua attuazione a un decreto, abbia introdotto un principio immediatamente applicabileª che tiene conto della situazione economica del solo assistito in riferimento ´alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie localiª. Il regolamento regionale varato nel 2007 e modificato poi nel 2008 ha stabilito tre fasce di reddito ai fini dell“esenzione: 7mila e 500 euro quale soglia di gratuità, e 30mila euro limite oltre il quale la retta è a totale carico della famiglie. Fin qui nessun problema, il caso nasce per i disabili cosiddetti gravi: in tal caso la Regione ha sì fatto riferimento alla situazione del singolo, ma rapportandola comunque a quella familiare, inserendo nei calcoli anche quei redditi non fiscalmente rilevanti (assegni invalidità accompagnamento, ecc.). Principio, appunto, bocciato dal Tar. E veniamo a a Bari. Il Comune ha individuato, nel range tra 7.500 e 30mila euro, altri quattro criteri (oltre a quelli regionali), ma non ha tutelato quei singoli gravi comunque ´protettiª anche dal regolamento regionale. ´Il Comune - scrive il Tar - non ha previsto casi di rilevanza della situazione del solo assistito, omettendo così di operare una valutazione e una distribuzione delle risorse diverse per i casi di disabilità più grave ª. Nel caso di Bari, ci sono almeno 150 assistiti sui 300 dell“intera provincia che impattano sulla spesa (in parte la quota è anche a carico della Asl). La Regione dovrà farsi carico di tale problema soprattutto ora che si appresta ad approvare un nuovo regolamento sui servizi sociali.


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