Semplificazioni, ecco le novità per il non profit
Data:
14/03/2012Categoria: Altre News
Nel decreto 16/2012 ora all'esame del Senato norme più morbide sui ritardi 5 per mille e modello Eas
Rivisti e ampliati alcuni termini di scadenza quando il ritardo nell“effettuazione di un adempimento non porta conseguenza negative per le casse dell“Erario. Evitate le comunicazioni superflue o irrilevanti. Sono questi i punti fondamentali che contraddistinguono l“articolo 2 del Dl n. 16/2012. Alla base degli interventi, il principio di collaborazione e di buona fede nel rapporto tra cittadino e Amministrazione, che dà rilevanza al comportamento effettivo del contribuente, ridimensionando la "fiscalità" di alcune norme.
Regimi speciali e agevolazioni, dimenticanze rimediabili
Finestra aperta per i contribuenti che non hanno presentato in tempo la comunicazione richiesta o che non hanno eseguito il necessario adempimento di carattere formale per accedere a regimi fiscali speciali, come la tassazione per trasparenza, o per beneficare di agevolazioni. In presenza dei presupposti di natura sostanziale, non perdono l“opportunità di applicare il beneficio o il sistema di tassazione preferito, a condizione che provvedano a mettersi in regola entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e che non siano a conoscenza di attività di accertamento avviate nei loro confronti.
Offerta, quindi, un“ulteriore chance al contribuente, per la quale, però, è previsto il contestuale pagamento della sanzione minima di 258 euro, senza possibilità di compensazione.
Margini "amplificati" per il 5 per mille
Più flessibilità anche per le Onlus. Le associazioni "ritardatarie" nella presentazione della domanda o dei documenti indispensabili per entrare a far parte delle organizzazioni che partecipano alla suddivisione del 5 per mille dell“Irpef, dal 2012 avranno tempo fino al 30 settembre per occuparsene, pagando, anche loro, come nell“ipotesi precedente, la sanzione minima di 258 euro.
Dichiarazioni d“intento a braccetto con la liquidazione Iva
Cambiano i termini per la trasmissione telematica all“Amministrazione delle dichiarazioni d“intento con le quali i cessionari comunicano ai loro fornitori che intendono acquistare o importare beni o servizi senza il pagamento dell“Iva. I fornitori, ricevute le dichiarazioni, non dovranno inviarle più entro il 16 del mese successivo: la scadenza viene fatta coincidere con il termine della prima liquidazione Iva nella quale sono presenti le operazioni effettuate in sospensione d“imposta.
Spesometro a tappeto, se la fattura è obbligatoria
Semplificazioni in materia di "spesometro". Adempimenti più snelli per i contribuenti passivi Iva, che non sono più tenuti a trasmettere singolarmente i soli dati relativi alle operazioni, con fattura obbligatoria, di valore superiore a 3mila euro al netto dell“imposta. Dovranno comunicare, per ciascun cliente e fornitore, l“importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
La norma non interviene, invece, sulle operazioni per le quali non c“è obbligo di emettere la fattura: la trasmissione al Fisco va effettuata solo se l“importo è di almeno 3.600 euro, Iva compresa.
Se l“Anagrafe già conosce il domicilio, non va più richiesto
Un altro taglio alla burocrazia per tutti. A meno che non sia espressamente richiesto, non è più obbligatorio indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari, il domicilio fiscale: l“informazione è già disponibile nell“Anagrafe tributaria.
Ma leggiamo nel dettaglio l'Art. 2, comma 1 e 2 del Dl n. 16/2012, "Comunicazioni e adempimenti formali":
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
In un articolo pubblicato sul sito www.quinonprofit.it, Calo Mazzini sofferma la sua attenzione sul Modello EAS.
"(...) Il DL semplificazioni (DL 16/12) finalmente sancisce che se sei in ritardo con un adempimento che ti concede agevolazioni fiscali, non ti è stato ancora contestato il mero inadempimento e se comunque hai soggettivamente diritto - per le tue caratteristiche - ad una agevolazione, puoi sanare l“inadempimento pagando 258 euro di sanzione e provvedendo ad adempiere. Questa norma avanzatissima per l“Italia, normale per una nazione civile, ci consente di uscire dall“incubo EAS". Perchè, finalmente, consente di sanare l“eventuale inadempimento, senza perdere i benfici fiscali.
Vi ricordiamo che gli Enti associativi che beneficiano delle agevolazioni previste dall'art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72 (ai fini IVA) e dall'art. 148 DPR 917/86 (ai fini delle imposte dirette), sono obbligati ad inviare all'Agenzia delle Entrate i propri dati fiscali allo scopo di continuare ad usufruire delle predette esenzioni ed agevolazioni sia contabili che tributarie. I dati vanno inviati entro l'ultimo giorno del mese di marzo di ogni anno tramite il modello EAS. Questa comunicazione ha lo scopo: di prevenire i comportamenti elusivi da parte degli Enti non commerciali, di tutelare le associazioni che esercitano effettivamente ed esclusivamente l'attività istituzionale e sociale prevista dallo Statuto, di reperire le informazioni necessarie per conoscere in maniera più ampia il settore associativo, e di contrastrare e sanzionare quegli enti non commerciali che di fatto svolgono vere e proprie attività commerciali. Le associazioni costituite dopo il 31 gennaio 2012 dovranno presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.
E in materia di EAS, Carlo Mazzini invita a leggere cosa riporta la relazione d“accompagnamento al decreto semplificazioni:
"Nell“attuale sistema tributario è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari previa presentazione di un“apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale.
Trattasi, ad esempio, del regime di tassazione per trasparenza nell“ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del TUIR e decreto ministeriale 23 aprile 2004), del consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonchè delle disposizioni di favore introdotte per gli Enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Con il comma 1 della presente disposizione, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l“adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.
In tali ipotesi, tuttavia, è necessario provvedere al contestuale pagamento della sanzione prevista dall“articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nella misura minima prevista dalla disposizione (258,00 euro).
La norma in esame, che in altre parole intende salvaguardare il contribuente in buona fede, è strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l“erario, nemmeno in termini di pregiudizio all“attività di accertamento".