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Turismo accessibile: la competenza è delle Regioni

Data: 12/04/2012
Categoria: Altre News

Lo ha ribadito la sentenza numero 80 della Corte Costituzionale in risposta a 4 Regioni che hanno impugnato il Codice del turismo

La sentenza della Corte Costituzionale numero 80 del 5 aprile 2012 lo ribadisce con forza: la competenza in materia di turismo accessibile è delle Regioni. La sentenza risponde al ricorso presentato da 4 Regioni italiane (Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) che hanno impugnato diverse norme del Codice del turismo entrato in vigore dal 21 giugno 2011. Nel codice, tra le numerose norme, si è voluto garantire a livello di normativa statale, con apposito articolo, che le "persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta". A impugnare proprio questo articolo, la Regione Veneto. Il Codice, infatti, recepiva la stessa Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18. La Corte Costituzionale, nello specifico, ha dichiarato incostituzionale l'espressione "lo Stato assicura che" in quanto entra in conflitto con l'autonomia delle regioni e gli ambiti di loro competenza.



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