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Dalla spendig review ancora colpi al non profit

Data: 19/07/2012
Categoria: Altre News

Con le nuove norme, le amministrazioni pubbliche non potranno più dare contributi ad associazioni riconosciute e non

Dalla spending review arriva un altro colpo al mondo del non profit e del sociale. A denunciarlo, Confcooperative/Federsolidarietà ribadendo la necessità di modificare i commi 6/7/8 dell'articolo 4 del D.l. n. 95 del 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio che tolgono la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano dare contributi ad associazioni o fondazioni riconosciute e non


In particolare, il comma 6 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica”.

I commi 7 e 8, inoltre, stabiliscono che per evitare le distorsioni della concorrenza e del mercato, dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Codice dei contratti pubblici (comma 7). Si prevede poi che dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto per valore pari o inferiore a 200.000 euro annui può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico (comma 8).

Ma quali sono le conseguenze di queste nuove norme? Secondo Confcooperative/Federsolidarietà il combinato disposto delle suddette previsioni travolge il disposto dell’art. 5 comma 1 della legge 381 del 1991 ove si prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare sotto soglia convenzioni con le cooperative sociali di inserimento lavorativo per creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Le conseguenze di questo scardinamento sono che:


- I servizi sociali che hanno in carico le persone svantaggiate non avranno la possibilità di azionare uno strumento veloce e rapido (e comunque trasparente) per l’affidamento di servizi che danno la doppia finalità (servizio ed inserimento lavorativo);

- Poiché si tratta di servizi sotto la soglia di rilevanza comunitaria dei 200.000 euro (molti dei quali ben al di sotto di tale soglia), le procedure produrranno inevitabilmente intasamenti a livello locale con rallentamenti, incrementi dei costi della p.a., difficoltà di trovare soluzioni veloci o di emergenza per la presa in carico immediata delle persone in difficoltà;

- Tale articolato, poiché  fa salvi gli affidamenti alle società in house (generalmente poco capaci di erogare servizi e mal gestite) crea una sperequazione tra servizi gestibili in affidamento diretto dalle società in house e quelli che ora non possono essere più gestiti in affidamento diretto dalla cooperazione sociale. Ma anche tutto il mondo del Terzo Settore viene di fatto annullato nella relazione di specialità con il settore pubblico.



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