Spending review: dietro front sul Terzo Settore
Categoria: Altre News
Approvato un emendamento che esonera gli enti non profit dalle gare e ripristiva 4 Osservatori

Approvato in Commissione Bilancio l'emendamento “Proposta di modifica n. 4.1000 al DDL n. 3396” che mette un argine al tentativo di affossare il mondo del non profit con la spending review. In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 4 (commi 6-7-8) che metteva fuori gioco non solo il non profit, ma moltissimi servizi che esso eroga. L’emendamento approvato salva vari tipi di soggetti non profit, facendo riferimento esplicito alle leggi, escludendo dal vincolo di gara previsto le realtà «operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali».Risultano approvati dalla Commissione anche altri due emendamenti: il 4.1000 dopo la lettera f) dell’articolo 4 prevede di aggiungere la seguente frase: «"f-bis) al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della lege 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione». All'emendamento 4.1000, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo: "è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".
Secondo Paolo Beni, presidente di Arci, inoltre, sarebbero salvi «Osservatorio del volontariato, osservatorio delle associazioni di promozione sociale, l’osservatorio infanzia ed adolescenza e la consulta dei consiglieri per le pari opportunità». Con l’esplicitazione nero su bianco che dovranno essere senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Torna all'elenco delle notizie