Al via la Sanatoria 2012
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Dal 15 settembre al 15 ottobre è possibile presentare la domanda per regolarizzare i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. Ecco una scheda tecnica su come fare

Partirà il 15 settembre la sanatoria che permette di regolarizzare i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. Le domande potranno essere presentate entro il 15 ottobre. La sanatoria servirà a far emergere il lavoro nero e permetterà ai datori di lavoro di uscire dall'illegalità, così come viene spiegato nel decreto attuativo e nella circolare ministeriale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012: "I datori di lavoro, che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione". Le domande vanno presentate esclusivamente via internet, dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre 2012 alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012, dopo aver effettuato la registrazione sulla pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it.
Per compilare le domande senza intoppi, il Ministero dell'Interno ha pubblicato delle slide illustrative. Prima di presentare i moduli deve essere effettuato il pagamento del contributo forfettario di mille euro, non rimborsabile, per ogni lavoratore dichiarato. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” ed i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate 'REDO' (per il lavoro domestico) e 'RESU' (per il lavoro subordinato). Il modello F24 deve contenere i dati di identificazione del datore di lavoro, nonché il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.Tra i requisiti per accedere alla procedura si chiede che il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 30mila euro annui e nel caso di lavoro domestico non può essere inferiore a 20mila con un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, o 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Il datore di lavoro, inoltre, deve dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi.La verifica dei requisiti reddituali per il sostegno al bisogno familiare non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Ecco chi sono i soggetti interessati alla sanatoria:
Datori di lavoro
• Cittadino italiano;
• Cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;
• Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del T.U.;
• Cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario ai sensi del D.Lgs. N 30/2007;
• Cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Lavoratori
Lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza in Italia del lavoratore straniero dovrà essere documentata da organismi pubblici, per questo è sufficiente uno dei seguenti documenti: Timbro di ingresso sul passaporto, Codice STP (Straniero temporaneamente presente), Permesso di soggiorno scaduto, Certificato medico di Pronto Soccorso, Richiesta di asilo, Atti giudiziari, Documentazione relativa alla sanatoria 2009, Provvedimento di espulsione, Eventuali denunce per reati non ostativi, Certificato di frequenza scolastica del minore, Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio.
Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro per lavoro domestico all’INPS il decreto interministeriale ha puntualizzato che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore assolve agli obblighi previsti.
La ricevuta di presentazione delle domande è scaricabile dal sito, una volta effettuato l’invio della domanda. In essa sono contenuti i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore ed i codici di identificazione che consentiranno alle forze di Polizia a partire dal 15 settembre 2012 di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa, così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione/contraffazione. A tal fine alle forze di Polizia è reso disponibile un Portale WEB in intranet, accedendo al quale è possibile effettuare le verifiche. La ricevuta va conservata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Gli intermediari sono tenuti a consegnare la ricevuta al datore di lavoro.
Per maggiori informazioni, a Lecce è possibile rivolgersi presso lo Sportello socio-sanitario per l’immigrazione “Lecce Accoglie”, sito in Palazzo Turrisi Palumbo in via Marco Basseo a Lecce.
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