Bocciato l'imu per il non profit
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La sentenza arriva dal Consiglio di Stato. Il Governo si è impegnato a definire nuove linee guida

Dopo il parere del Consiglio di Stato, rilasciato lo scorso 4 ottobre 2012, riguardante l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per gli immobili utilizzati con modalità non commerciali (per il caso di utilizzazione mista “indistinta”), il Governo sta lavorando per stabilire le nuove linee guida che ridefiniranno i requisiti per classificare gli immobili.
Il nuovo quadro regolatorio sarà completamente definito a partire dal 1 gennaio 2013. Le linee guida definiranno le modalità e le procedure della dichiarazione e gli elementi rilevanti per quantificare il rapporto proporzionale tra attività commerciali e non. Definiranno inoltre i requisiti, sia generali che di settore, per poter qualificare come svolte con modalità non commerciali le attività di vario tipo (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive).
La questione è molto più complessa di quel che sembra, e non riguarda solo gli immobili ecclesiastici, come spesso è semplice pensare, ma tutto quel mondo articolato che c'è del non profit. Il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli ha dichiarato che si troverà la soluzione tecnica. «Prendiamo atto del parere, ma ovviamente l’obiettivo non cambia: troveremo la soluzione tecnica appropriata per mantenere l’obiettivo di assoggettare tutti quelli che devono esserlo all’Imu» - ha dichiarato.
Il parere del Consiglio di Stato, inoltre, non riguarda la sostanza del decreto, ma è una critica a proposito di competenza ed eterogeneità dei criteri seguiti: «In alcuni casi è utilizzato il criterio della gratuità o del carattere simbolico della retta (attività culturali, ricreative e sportive); in altri il criterio dell’importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali (attività ricettiva e in parte assistenziali e sanitarie); in altri ancora il criterio della non copertura integrale del costo effettivo del servizio (attività didattiche)». Dalla sentenza si legge che i giudici amministrativi non entrano nel merito della sostanza della questione: «Non è questa la sede per verificare la correttezza di ciascuno di questi criteri».
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