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Eas, proroghe e indicazioni

Data: 15/10/2012
Categoria: Altre News

Solo per il 2012 la scadenza per sanare il mancato invio del modello è fissata al 31 dicembre. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate per chiarire alcuni aspetti del Decreto semplificazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 28 settembre 2012, è intervenuta per chiarire alcuni aspetti introdotti dal Decreto semplificazioni. In particolare, sono state fornite precisazioni con riferimento al modello Eas, per il quale non era del tutto certo il termine entro il quale si potesse sanare il mancato invio. L'Agenzia, dopo aver ribadito il termine in questione indicandolo al 30 settembre di ciascun anno, ha precisato che solo per il 2012, essendo il chiarimento stato reso a ridosso della scadenza indicata, la scadenza ultima è stata prorogata al 31 dicembre 2012. 


Pertanto, per quanto concerne l'EAS, l'organizzazione che si avvalga dei benefici ex art. 148 del T.U.I.R. (e analoghi legge IVA), ma che non abbia ottemperato per l'anno in corso all'obbligo dichiarativo entro i termini previsti, può inviare il modello EAS pagando contestualmente una sanzione di 258 euro con F24 (codice tributo, come da Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E, 8114) entro il termine ultimo che solo per il 2012 corrisponde al 31 dicembre.



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