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Disabilita', a rischio i tirocini

Data: 07/12/2012
Categoria: Altre News

In attesa di regole piu' precise, è da agosto che l'Inps non attiva più percorsi per persone disabili. Con la riforma del lavoro, inoltre, cambia anche la base occupazionale per l'inserimento lavorativo

È da agosto che l'Inps non stipula più convenzioni di formazione e orientamento né attiva nuovi rapporti per le convenzioni già sottoscritte con aziende pubbliche o private. A rischio, soprattutto le persone disabili, per le quali si acuisce il rischio di esclusione dal mondo del lavoro. Il blocco dei tirocini formativi, di socializzazione e mantenimento delle persone con disabilità, è da imputare ad alcune norme della legge Fornero di riforma del mercato del lavoro in particolare i commi 34 – 36 dell’articolo 1, che non circoscrivono per quali tipologie di tirocini vada applicata “la congrua indennità in relazione all’attività svolta”. È lo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a richiamare l’attenzione del Ministero affinché venga sancita una convenzione che presenti delle regole da applicare nelle ipotesi di tirocinanti disabili. Una situazione aggravata dalla mancata regolamentazione "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" di linee guida condivise tra Stato e Regioni. Il risultato è che molte aziende, pubbliche e private, venute a conoscenza della norma, stanno chiedendo ai centri di formazione professionale il ritiro degli allievi con disabilità.

Altra novità riguarda, inoltre, il comma 27 dell'articolo 4 della riforma, in cui si definisce la base occupazionale sulla quale le aziende devono calcolare il numero di assunzioni obbligatorie di persone disabili, attraverso le quote riservate. In particolare, si tratta di tranche che sono scaglionate a seconda del numero di dipendenti dell'azienda e della sua grandezza, alle quali corrispondono dei posti che le aziende sono tenute a riservate a lavoratori disabili. La legge impone quindi ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere un lavoratore disabile se si hanno da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del totale dei lavoratori quando si superano i 50 dipendenti. La novità introdotta con la riforma riguarda la considerazione della base occupazionale sulla quale effettuare il calcolo. Ovvero: quanti sono considerati "assunti" per calcolare la percentuale di quote riservate ai lavoratori disabili. In questo senso, la legge vede un evidente aumento della base occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione di lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all'estero (per la corrispondente durata), gli Lsu, i lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001, gli apprendisti. Tra i conteggiati, anche gli assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.



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