Onlus e Ong possono stipulare co.co.pro.
Categoria: Altre News
Anche le onlus e le Ong possono commissionare le collaborazioni a progetto, lo ha stabilito il ministero del Lavoro che ha diffuso una circolare per definire i termini

Una circolare del ministero del Lavoro stabilisce che anche le Onlus e le Ong possono stipulare contratti di lavoro a progetto. Nel documento diffuso si dice che oggetto sociale e il progetto affidato al collaboratore non possono coincidere, per via della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.
All'interno sono chiarite le caratteristiche che devono presentare le collaborazioni a progetto così come si legge: "La sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:- assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;- circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;- apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;- possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi".
Difficile l'inquadramento in un progetto per le figure dei promoter, che svolgono la propria attività presso fiere, centri commerciali, convegni, sia organizzando un evento e/o sponsorizzando un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualità ed offerte dello stesso prodotto. In questo caso, infatti, tale figura si identifica con quella degli addetti alle vendite. Però il personale ispettivo dovrà esaminare la situazione e verificare la significatività del margine di autodeterminazione a disposizione del lavoratore. Inoltre, se i compensi non superano i 5mila euro, l'attività può essere definita occasionale e inquadrata nell'ambito di applicazione della legge 173/2005 recante la disciplina delle vendite a domicilio e delle forme di vendita piramidali.
In allegato la Circolare
Torna all'elenco delle notizie