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Le modifiche alla legge regionale 14/2007

Data: 05/04/2013
Categoria: Altre News

Un solo voto contrario per le modifiche alla legge regionale numero 14 del 2007 per la tutela e la valorizzazione degli ulivi monumentali. Salvi i piani urbanistici precedenti alla legge

E' stata approvata a maggioranza (con un solo voto contrario) dal Consiglio regionale pugliese la modifica della legge regionale n 14 del 2007 che tutela e valorizza il paesaggio degli ulivi monumentali.

Lo scopo della modifica è di salvaguardare i piani urbanistici approvati prima della suddetta legge e allo stesso tempo di tutelare il territorio e l’ambiente. In totale sono state tre le "correzioni" effettuate: "Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2007 numero 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali), dopo le parole “in vigore della presente legge” si è aggiunta la frase “ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 della presente legge". Con questo si permette ai piani urbanisitici approvati prima dell’approvazionedella legge 14/2007, di essere di nuovo validi. La deroga "generale" è moderata dal primo emendamento stabilendo che non basta si tratti di piani "approvati", occorre che siano piani urbanistici già «adeguati alla legge regionale 56/80 “Tutela e uso del territorio” ubicati nelle zone omogenee B e C con destinazione mista alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del decreto ministeriale 1444/68) ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada». In poche parole: le trasformazioni sono possibili, purché avvengano in zone di fatto già ampiamente «costruite».

La modifica, inoltre, obbliga a prestare un’apposita garanzia fideiussoria a favore dell’amministrazione regionale: per ogni pianta sradicata (per far posto a costruzioni) e reimpiantata che non attecchisca nella sua nuova sede, il responsabile dell’espianto perderài soldi depositati a garanzia della salvaguardia della pianta stessa. Gli ulivi espiantati, poi, non potranno viaggiare, ma dovranno essere sistemati nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche dell’intervento concesso. Se questo non fosse possibile, le aree alternative dovranno essere comunque aree confinanti o vicine, pubbliche o private, «precisamente individuate».

Ancora le associazioni ambientaliste non hanno espresso commenti in merito alle modifiche, a caldo, Roberto Guido, impegnato nella salvaguardia degli alberi secolari, ha espresso un parere personale: «Suddividere i progetti tra un prima e un dopo non ha senso, così come che i destini degli ulivi possano essere decisi sulla cronologia delle leggi. Se ancora si possono salvare è bene che si faccia. Probabilmente le modifiche hanno corretto un po' il tiro rispetto a quello che si prospettava, ma credo che a breve con le associazioni interessate avremo modo di confrontarci e dare il nostro parere puntuale». 



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