Esenzioni Imu, alcuni chiarimenti
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Secondo una recente risoluzione, l'immobile strumentale concesso in comodato gratuito da un ente non commerciale a un altro per lo svolgimento di un'attività istituzionale è esente dal pagamento dell'imposta

Con la risoluzione Finanze 4/DF/13, l'immobile strumentale concesso in comodato gratuito da un ente non commerciale a un altro per lo svolgimento di un'attività istituzionale è esente dall'Imu. La concessione riguarda solo attività svolte con modalità non commerciali e la risoluzione fa rientrare tale fattispecie nell'esenzione prevista per gli immobili posseduti da enti non commerciali. Inoltre il ministero con la precedente risoluzione 3/DF/13 ha chiarito i requisiti da rispettare affinché l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
Il ministero ha chiarito, così, che nel l'ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale – per lo svolgimento di un'attività meritevole di tutela – può trovare applicazione l'esenzione dal l'Imu. Ciò in quanto, a differenza della locazione, l'ente concede gratuitamente l'immobile, non ne ritrae alcun reddito e quindi non vi è alcuna manifestazione di ricchezza.
Rispetto al requisito delle «modalità non commerciali» necessario ai fini dell'esenzione dall'Imu, il ministero ha chiarito che lo statuto degli enti deve prevedere:
- il divieto di distribuire utili o avanzi;
- l'obbligo di reinvestire tutti gli utili nell'attività istituzionale;
- la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente ad altro ente con attività omogenea (articolo 148 del Tuir).
Resta salva la possibilità di distribuire utili se previsto dalla legge o a favore di altro ente non commerciale.
Gli enti hanno cinque anni di tempo per adeguare lo statuto (articolo 1, comma 161, legge 296/07) in quanto il termine fissato dal decreto 200/12 al 31 dicembre scorso è ordinatorio e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento.
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