Niente agevolazioni per gli enti non profit che svolgono attività commerciali
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Con la sentenza del 6 novembre 2013 n. 24898 della Corte di Cassazione si definisce che i proventi delle attività delle associazioni senza scopo di lucro sono tassabili

Le associazioni non profit che svolgono regolare attività commerciale non sono esenti dalla tassazione sui proventi di tali attività. La precisazione arriva dalla sentenza del 6 novembre 2013 n. 24898 emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Gli enti di tipo associativo, infatti, non godono dello status di “extrafiscalità” che li esenta da ogni prelievo fiscale, potendo anche le organizzazioni non profit a svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale con proventi, dunque, tassabili.
La vicenda riguarda l'avviso di accertamento con il quale l'ente impositore aveva ricostruito il reddito in via induttiva, determinando maggiori Irpeg, Irap, Iva e accessori, essendo stato riconosciuto a una associazione polisportiva lo svolgimento di attività commerciale in difetto delle prescritte scritture contabili e non quello di attività associativa senza fini di lucro per la gestione di impianti sportivi, in particolare palestre, con servizi annessi, compreso quello di bar. Il ricorso presentato dall'associazione, motivato in base alla regola generale della qualificazione dell'ente come commerciale o non, è stato rigettato proprio in virtù dell'attività commerciale dell'associazione.
Nessuna norma fiscale impone, in via generale, l'obbligo di previa convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento, non subendo pregiudizio il suo diritto di difesa che può essere esercitato, senza limitazioni, sia nella fase successiva all'accertamento – in sede di definizione con adesione e di attivazione dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione – sia nella sede contenziosa, il giudice di legittimità argomenta che, in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro a svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
Lo stesso articolo 111 costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli articoli 86 e 87 del Tuir, secondo cui l'Irpeg si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche (Cassazione, sentenza 16032/2005). Di conseguenza, l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'articolo 2697 del codice civile (Cassazione, sentenza 3360/2013).
In altri termini, gli enti di tipo associativo possono godere del previsto trattamento agevolato a condizione non solo dell'inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'articolo 5 del Dlgs 460/1997, ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
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