Erogazione pubbliche al non profit, ecco i criteri di gestione
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Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare che specifica i criteri affinché i contributi erogati da amministrazioni pubbliche siano classificati con sicurezza come contributi pubblici o corrispettivi

Per evitare pericolosi fraintendimenti sul trattamento agli effetti dell'Iva dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche agli enti non profit, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 34/E affinché questi siano classificati con sicurezza come contributi pubblici o corrispettivi.
La natura corrispettiva delle erogazioni pubbliche si sostanzia con la presenza di una componente contrattualistica laddove sussiste un'erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi; ciò darebbe luogo all'imponibilità IVA.
I criteri sussidiari per valutare la natura delle erogazioni sono:
a) L'acquisizione da parte dell'ente erogante dei risultati dell'attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata);
b) Previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento;
c) Criterio residuale -anche quando non vi fossero clausole risolutive o di penalità per inadempimento ciò non comporta necessariamente che si sia in presenza di un'erogazione non corrispettiva, atteso che l'attività finanziata può comunque concretizzare un'obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale.
L'Amministrazione Finanziaria si era già espressa nel merito in più documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale: "un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto". (pag. 3-4)
La Circolare specifica anche il criterio di tipo normativo nella quale si specifica che la qualificazione della natura dell'erogazione deve essere stabilita anzitutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. In questo senso "può affermarsi che l'amministrazione non opera all'interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come ad esempio nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti (ad esempio contributi a valere sulle imposte dirette in favore delle confessioni religiose firmatarie di accordi con lo Stato o di associazioni, destinatarie del 5 o dell'8 per mille dell'IRPEF)". (p.1.1 pag. 5)
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