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Il cammino della riforma del Terzo Settore, nuove osservazioni e proposte da "La parola ai volontari"

Data: 27/06/2017
Categoria: Altre News

Nuove osservazioni e proposte dal Comitato promotore per un percorso partecipato della riforma

Premessa

Il Comitato promotore de La parola ai volontari ha pubblicato il 20 gennaio u.s. un appello sotto-scritto da oltre mille organizzazioni di volontariato nazionali, regionali e locali, oltre a studiosi del tema per un percorso partecipato per la definizione dei Decreti legislativi.

Bisogna riconoscere che la proposta di un percorso partecipato non è stata colta dal Governo, mentre sarebbe stata molto utile a superare limiti e contraddizioni presenti nelle prime bozze del Decreto Legislativo “Codice del Terzo settore”, d’altro canto bisogna rilevare con soddisfazione che la nostra mobilitazione ha prodotto risultati positivi in quanto una parte delle nostre osservazioni sono state accolte dal Governo e in misura maggiore dalla Commissione affari sociali della Camera.

TS ed attività di interesse generale

La legge 106/16 segna un cambio di prospettiva rispetto alle leggi precedenti sul TS recependo quanto previsto dalla Costituzione nell’u.c. dell’art. 118 sulla sussidiarietà, che stabilisce come elemento qualificante della cittadinanza attiva il perseguimento di attività di interessi generali. Il Decreto segna un passo in avanti definendo le attività di interesse generale, ma bisognerà quanto prima introdurre criteri di identificazione delle stesse attività, con attenzione al contesto, alle modalità di applicazione e ai benefici ottenuti.

L’elenco delle attività considerate di interesse generale sembra essere ispirato e riferito prevalentemente alla concezione di un volontariato erogatore di servizi ignorando il volontariato di advocacy e di impegno per il rinnovamento e per il contrasto all’emarginazione sociale. Manca ogni riferimento al perseguimento dei diritti sociali e politici.

 

Accentramento e decentramento

C’è nell’impostazione generale del Decreto una logica verticistica e centralistica che è totalmente in opposizione a quella che guida il volontariato organizzato operante e radicato nel territorio, dimenticando tra l’altro che il volontariato organizzato nell’ambito della sussidiarietà circolare non può che relazionarsi innanzitutto con le Istituzioni locali.

 

Rappresentanza

Notiamo con interesse che la XII Commissione della Camera, anche in sintonia con le osservazioni da noi presentate, propone di introdurre la figura di “reti associative di carattere settoriale” “che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno 5 regioni”. L’introduzione di reti associative di carattere settoriale cambia di fatto anche il criterio con cui verrà composto il Consiglio nazionale del TS, che la XII Commissione della Camera propone di allargare.

Occorre però rilevare che:

-             bisogna stabilire i criteri con cui queste nomine verranno fatte, criteri che non possono essere solo quantitativi, essendoci esperienze anche piccole ma di eccellenza e fondamentali per i bisogni dei cittadini che non possono essere ignorate;

-             ritenere che 1/3 dei rappresentanti del TS nel Consiglio nazionale e la totalità negli organi di controllo dei Csv possa essere nominato dalla sola “associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa” costituisce una palese violazione dei principi costituzionali e della libertà associativa. 

 

Autocertificazione dei rimborsi spese

Per quanto concerne i rimborsi spese ai volontari (vedi comma 3 art. 17) pur rilevando un tentativo di miglior definizione da parte della XII Commissione della Camera, permangono gravi motivi di preoccupazione:  si potrebbero favorire situazioni di illegalità  e di sfruttamento di lavoro in nero e sottopagato.

Accentramento nel governo del sistema dei Csv

IL Decreto approvato dal Governo  a nostro avviso tradisce lo spirito della legge 106/16, che pre-vede un ampliamento delle forme di partecipazione delle Odv e del territorio, infatti tutti i poteri di programmazione e controllo sul sistema dei Csv sono assegnati all’Organismo nazionale di controllo (ONC) non previsto dalla legge 106/16 che fa riferimento a soli “organismi regionali o sovraregionali tra loro coordinati”. Opportunamente la XII Commissione  ha chiesto che per dare parere favorevole al Decreto, siano ridefinite le funzioni dell’ONC e riassegnata agli Organismi territoriali di controllo (OTC) “la decisione sul numero dei Csv e sulla loro collocazione” proponendo inoltre che la loro natura giuridica sia, quella di organismi giuridicamente indipendenti. Le proposte avanzate dalla XII Commissione sono condivisibili, ma rimane il problema che agli OTC siano effettivamente attribuiti anche i poteri di verifica e controllo, ora di fatto in capo al solo ONC. 

Fiscalità e rendicontazioni

Il comma 1 dell’art. 8 della legge 266/91 stabiliva che “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”. Mentre il comma 3 dell’art 82 del Decreto stabilisce che ”Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere da enti di Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa”. Sarebbe un peggioramento sostanziale per le associazioni di volontariato, le quali inoltre dovrebbero poi cambiare la loro denominazione sociale aggiungendo l’acronimo o la qualifica di Ente di Terzo settore, oltre a quella di Organizzazione di volontariato. Ciò sarebbe richiesto a tutte le Odv iscritte ai registri e sono evidenti il costo ed il caos che ciò potrebbe generare.

Conclusione

Apprezziamo il lavoro  della XII Commissione della Camera e del Coordinamento delle Regioni, che per ora non ha dato il loro parere favorevole al Decreto, e che hanno voluto ascoltare il parere del volontariato organizzato e dei Centri di servizio per il volontariato.

Rileviamo inoltre come il Governo in più punti sia andato oltre la delega ricevuta in violazione dell’art. 76 della Costituzione, laddove prevede che “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. Non possiamo non sottolineare come gli eccessivi oneri e pesanti vincoli organizzativi, burocratici ed economici potrebbero indurre molte piccole Organizzazioni di volontariato a rimanere fuori dal registro nazionale del Terzo settore.

 

 

Roma 27 giugno 2017



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