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Statuto

STATUTO "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FAMIGLIE BAMBINI CARDIOPATICI - ONLUS
"SARA"

ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E’ costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 266/1991 l’Associazione di volontariato denominata Associazione Famiglie Bambini Cardiopatici "Sara Sederino" con sede in Copertino (Lecce) alla Via Verdi n. 4, con possibilità di costituire altre sedi in altre parti d’Italia, adottando il presente statuto.

ART. 2
DURATA - NATURA E CARATTERISTICHE - SCOPO SOCIALE

L’Associazione è costituita senza limiti di durata, è libera, apolitica, ed aconfessionale, senza fini di lucro, con contenuti e struttura democratici e trasparenti, regolati dal presente statuto e adotta come riferimento la Legge quadro del volontariato n. 266 del 1991 e la Legge regionale del volontariato n. 11 del 16.3.1994. In particolare l’Associazione si propone, come fine primario, di aiutare e dare sostegno, morale e materiale, alle famiglie dei bambini cardiopatici venendo incontro alle stesse che all’atto della nascita del proprio figlio o durante la gestazione apprendono che il neonato possa presentare delle eventuali patologie cardiache, anche in età pediatrica ed evolutiva.

ART. 3
ATTIVITA'

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e in particolare:

  • Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura dei pazienti in età pediatrica ed evolutiva con cardiopatie congenite e acquisite;
  • Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori, medici di famiglia, servizi di pediatria e servizi di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica, istituendo incontri con medici esperti;
  • Sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e gli enti alle problematiche rappresentate dall’Associazione;
  • Diffondere le conoscenze acquisite sulle cardiopatie congenite, promovendo pubblicazioni di libri, riviste, opuscoli, esercitando ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  • Allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale e internazionale che perseguono scopi affini;
  • Organizzare una banca dati sulle malattie del cuore, sui centri spedalizzati e sui tipi di intervento che vengono effettuati;
  • Promuovere raccolte pubbliche di sangue;
  • Sensibilizzare la cultura della donazione degli organi;
  • Promuovere piccole forme di solidarietà e di sostegno per i bambini che versano in povertà;
  • Stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici per lo svolgimento delle sue attività e per il perseguimento dei suoi scopi.

ART. 4
SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e che accettano gli articoli del presente statuto e del regolamento interno e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi associativi. Le domande d’iscrizione devono essere indirizzate al Presidente e su di esse, insindacabilmente, delibera il Consiglio Direttivo, il quale garantisce quanto prescrive la legge sulla privacy. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale decide in merito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione e ne ordina l’iscrizione nel registro soci, attribuendone così la qualifica di associato. I soci saranno classificati in tre categorie:

  • SOCI FONDATORI: sono quelli che hanno costituito l’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota annuale;
  • SOCI BENEMERITI: sono quelli che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitando attività e collaborazione continuativa in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
  • SOCI ORDINARI: sono soci ordinari tutti coloro, che previa ammissione, si impegnano a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo e non è frazionabile né rivedibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento, non possono partecipare alle riunioni, né prendere parte alle attività dell’organizzazione, essi non sono elettori e non possono essere eletti.

ART. 5
DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti egli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, regolarmente documentata.
L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto.

ART. 6
DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e tutte le Delibere prese dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa al momento dell’ammissione e così annualmente a decorrere dal primo di gennaio di ogni anno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 7
PERDITA DI QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

  • Per dimissioni espresse per iscritto;
  • Per rifiuto motivato, da parte del Consiglio Direttivo;
  • Per espulsione, qualora il comportamento o le attività di socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto;
  • In caso di mancato rinnovo della quota sociale entro il 30 Aprile di ogni anno, dopo sollecitazione e diffida all’associato dipendente;
  • Per danni morali e materiali arrecati alla presente associazione;
  • Per decesso.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro 30 gg., sul quale decide in via definitiva, entro trenta (30) giorni nella prima seduta assembleare.

ART. 8
PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione Famiglie Bambini Cardiopatici è costituito dai proventi quote associative; Dai beni mobili e immobili eventualmente acquistati con fondo comune associativo;
Da sottoscrizioni, donazioni, contributi di enti o istituzioni pubbliche e private, associazioni e soci;
Da proventi derivanti da eventuali occasionali attività commerciali e produttive marginali (Art. 5 Legge 266/91).

ART. 9
BILANCIO

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo entro e non oltre il 30 Novembre, e il bilancio consuntivo entro e non oltre il 28 Febbraio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale che deciderà a maggioranza dei voti dei presenti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali che L’Assemblea dei soci riterrà opportuno.

ART. 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale degli iscritti;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Tesoriere;
  • Il Segretario;
  • Il Comitato di Garanzia.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 11
ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti ed in regola con le quote annuali, i quali fanno parte tutti ed hanno i medesimi poteri di intervento e di voto. Il voto viene espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia che si deliberi in sede ordinaria sia straordinaria, i soci tutti con il medesimo diritto di voto, fatta eccezione per quelli di età inferiore ad anni 18, l’assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e determina i criteri e gli incarichi utili al proprio funzionamento.
Si riunisce in via ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, su convocazione del Consiglio Direttivo ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ritenga necessario od opportuno convocarla su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea dei soci viene convocata per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, mediante avviso di convocazione inviato con almeno 10 giorni di anticipo sulla data fissata ed affisso in bacheca presso la sede dell’Associazione con almeno 20 giorni di anticipo sulla data stessa fissata.
L’Assemblea ordinaria è costituita regolarmente, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o da conferirsi ad altro socio.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti alla data della delibera, nell’apposito libro in prima convocazione e senza alcun vincolo in seconda convocazione.
Il numero massimo di deleghe per iscritto conferibili al singolo socio ammonta a numero due.
L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, ad essa è delegata l’approvazione di ogni modifica statutaria su proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea generale dei soci riunita in seduta straordinaria delibera le modifiche dello statuto con approvazione di tutti gli associati iscritti regolarmente.

ART. 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo che cura tutta l’attività associativa, composta da 7 soci eletti dall’Assemblea dei soci e durano in carica 3 anni.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consigliere che non sia presente a quattro sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali.
Il Consiglio Direttivo:

  • Elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
  • Nomina e revoca il Tesoriere;
  • Nomina e revoca il Segretario;
  • Approva su proposta del Presidente l’attività annuale;
  • Delibera annualmente sul bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Stabilisce l’importo annuale delle quote associative.

ART. 13
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

  • Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente, che presiede l’Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti, dura 3 anni, cessa alla fine del mandato o qualora non ottemperi ai suor compiti;
  • Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  • Adotta tutti i provvedimenti di propria competenza e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, informando e/o chiedendo la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e compie ogni altro atto che per Statuto non è svolto da altro Organo;

In caso di assenza, cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, in mancanza di quest’ultimo dal consigliere più anziano

ART. 14
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario provvede all’aggiornamento del registro dei soci, è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo.
Il tesoriere, provvede alla tenuta dei registri cassa e della contabilità dell’Associazione, redige le bozze di bilancio, egli tiene la cassa, è eletto dal Consiglio Direttivo.
Le cariche del presente articolo possono essere conferite anche ad una sola persona.

ART. 15
IL COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri. Gli competono le funzioni proprie di una magistratura interna che giudica, inappellabilmente su tutte le questioni di indole morale che vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dai soci, deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo (uno o più membri).
Ha pure il compito di sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione nel rispetto del presente statuto. Verifica periodica della cassa e dei documenti relativo verbale.
I membri del comitato sono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci, anche tra non soci, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti, il comitato nomina al suo interno il proprio presidente. Il Comitato di Garanzia si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta all’anno.

ART. 16
LIBRI SOCIALI

L’Associazione oltre ai libri previsti per legge terrà i seguenti:

  • libro soci;
  • libro dei verbali del Consiglio direttivo;
  • libro dei verbali di assemblea;
  • libro Comitato di Garanzia;
  • libro cassa;
  • libro corrispondenze;
  • libro inventari;

ART. 17
NORME DI FUNZIONAMENTO

Particolari norme di funzionamento, di integrazioni e di esecuzione del presente statuto, potranno essere disposte con regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci.
Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le Associazioni di Volontariato, in particolare alla Legge quadro n. 266 dell’11 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge regionale n. 11 del 16.3.1994, alle eventuali e successive Leggi che regolano il funzionamento delle Associazioni di volontariato ONLUS, nonché alle norme del Codice Civile quanto compatibili.

ART. 18
NORME DI FUNZIONAMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti a questo procederanno alla liquidazione dell’Associazione a favore di enti o istituzioni che perseguono fini similari. E’ fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio sentiti i soci fondatori.

ART. 19
DISPOSIZIONE FINALE

  • Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • libro dei verbali del Consiglio direttivo;
  • Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
  • Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo;
  • La presente Associazione è da considerarsi organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 20/12/04;


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